Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche - diritto all’oblio oncologico
Dal 2 gennaio 2024, con l’entrata in vigore della Legge n. 193/2023 recante “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”, è stato introdotto anche in Italia il cosiddetto “diritto all’oblio oncologico”.
Per tale si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini - ivi incluse visite mediche di controllo e accertamenti sanitari - in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi previsti dalla Legge, tra i quali anche la stipulazione o il rinnovo di contratti assicurativi. L’obiettivo che tale legge si prefigge è quello di evitare discriminazioni a danno delle persone che, dopo essersi ammalate di tumore, ne sono guarite.
Pertanto, la Compagnia informa che a partire da tale data, in fase di stipulazione o rinnovo di una polizza assicurativa, l’assicurando/assicurato non è più tenuto a dichiarare informazioni relative a patologie oncologiche dalle quali è stato affetto in precedenza e il cui trattamento attivo si è concluso*, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni (5 anni nel caso di tumore insorto prima dei 21 anni compiuti).
A partire dal 24 aprile 2024, per determinate patologie oncologiche, riportate nella tabella seguente, si applicano termini temporali ridotti, come previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024 (GU n. 96 del 24/04/2024).
Tipo di tumore | Specificazioni | Anni dalla fine del trattamento |
Colon-retto | Stadio I, qualsiasi età | 1 |
Colon-retto | Stadio II-III, >21 anni | 7 |
Melanoma | >21 anni | 6 |
Mammella | Stadio I-II, qualsiasi età | 1 |
Utero, collo | >21 anni | 6 |
Utero, corpo | Qualsiasi età | 5 |
Testicolo | Qualsiasi età | 1 |
Tiroide | Donne con diagnosi <55 anni | 1 |
Linfomi di Hodgkin | <45 anni | 5 |
Leucemie | Acute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età | 5 |
N.B. La presente tabella può essere aggiornata in base a eventuali successive disposizioni normative.
Le informazioni relative a patologie oncologiche per le quali è intervenuta la guarigione nei termini sopra indicati, non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal soggetto interessato.
Se la Compagnia è in possesso di informazioni fornite in precedenza, l’assicurato può esercitare il diritto all’oblio oncologico presentando un’apposita istanza (come da allegato I del Decreto 5 luglio 2024 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/07/30/24A03953/SG) a:
- una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata,
- un medico dipendente del SSN nella disciplina relativa alla patologia oncologica di cui si chiede l’oblio,
- il proprio medico di medicina generale,
- un pediatra di libera scelta,
che forniscono all'interessato le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679. All’istanza può essere chiesto di allegare la necessaria documentazione medica.
Se a giudizio della struttura o del medico certificante sussistono le condizioni di legge, viene rilasciato il certificato di oblio oncologico entro 30 giorni dalla richiesta senza costi per il richiedente. Questa certificazione è redatta in base alle disposizioni attuative di cui al Decreto 5 luglio 2024 del Ministero della Salute (come da allegato II del Decreto 5 luglio 2024 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/07/30/24A03953/SG).
L’assicurato potrà inviare la predetta certificazione alla Compagnia mediante raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata). In tal caso, la Compagnia non potrà più utilizzare le informazioni relative a patologie oncologiche (per le quali è intervenuta la guarigione nei termini sopra indicati) ai fini della determinazione o modifica delle condizioni contrattuali e procede alla loro cancellazione entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione attestante l’avvenuto oblio oncologico. La certificazione è conservata per dieci anni dalla sua ricezione.
* Per conclusione del trattamento attivo della patologia si intende, in mancanza di recidive, la data dell’ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.